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La prelazione agraria sarà estesa anche agli imprenditori agricoli professionali (IAP)

E’ in arrivo una piccola rivoluzione per il mondo agricolo, che modificherà la regola tradizionale, consolidata da oltre cinquant’anni, secondo cui il diritto di prelazione agraria spettava soltanto ai coltivatori diretti.
Con l’imminente entrata in vigore della legge di semplificazione per il settore agricolo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il diritto di prelazione agraria viene esteso anche agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale INPS.
L’estensione, però, riguarda soltanto la prelazione del confinante, e non quella dell’affittuario.
Lo IAP, dunque, avrà diritto di prelazione quando viene venduto un fondo agricolo confinante con quello di sua proprietà, mentre non ha diritto alla prelazione in caso di vendita del fondo da lui condotto in affitto.
La prelazione sul fondo condotto in affitto rimane riservata all’affittuario che abbia la qualifica di coltivatore diretto.
Anche in seguito all’estensione del diritto di prelazione allo IAP, rimangono ferme le regole già previste per la prelazione agraria del confinante, che pertanto può essere esercitata soltanto quando il fondo messo in vendita non è condotto in affitto da un coltivatore diretto.
Ricordiamo che la qualifica di IAP spetta anche alle società agricole.
La riforma favorirà la creazione di aziende agricole di maggiori dimensioni, consentendo agli imprenditori agricoli professionali di ampliare la propria azienda acquistando i fondi limitrofi, ma renderà più complesso il procedimento per la vendita dei terreni agricoli, essendo maggiore il numero dei soggetti aventi diritto alla prelazione.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
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Lavori di ristrutturazione sulla casa comune. Il bonus fiscale spetta anche al convivente di fatto

Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio. Con la risoluzione n. 64/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale. L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi.

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