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Il subentro dell’erede nelle società di persone
Nelle società di persone (società semplice, Snc, Sas), al fine del subentro degli eredi nella società, è sempre necessario stipulare uno specifico atto notarile, nel cui ambito è possibile procedere all’attribuzione ai singoli eredi di specifiche quote di partecipazione, evitando così l’intestazione congiunta.
Nelle società di persone, peraltro, il subentro degli eredi non dipende soltanto dalla volontà del defunto, ma anche da quella degli altri soci (data la rilevanza del rapporto di fiducia che si instaura tra i partecipanti alla società) e, in caso di assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, anche dalla volontà dell’erede stesso.
Nelle società di persone la legge stabilisce che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso (art. 2284 c.c., riferito alla società semplice ma applicabile a tutte le società di persone in forza dei richiami contenuti negli artt. 2293 c.c. e 2315 c.c.).
La regola generale è dunque quella della liquidazione della quota agli eredi, che avviene sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno della morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto a una somma di denaro corrispondente al valore della quota. Se ci sono operazioni sociali in corso, gli eredi partecipano anche agli utili o alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della somma dovuta agli eredi deve avvenire entro sei mesi dalla morte del socio.
La legge, però, consente ai soci superstiti di optare per lo scioglimento della società, e in tal caso gli eredi del socio defunto parteciperanno alla ripartizione del patrimonio sociale residuo al termine della procedura di liquidazione.
I soci superstiti possono, invece, offrire agli eredi del socio defunto la possibilità di entrare a far parte della società. Perché ciò avvenga, però, è necessario il consenso degli eredi, che devono manifestare espressamente la volontà di subentrare nella quota del socio defunto. La necessità del consenso degli eredi deriva dal fatto che l’assunzione della qualità di socio in una società di persone comporta, di regola, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, pertanto si ritiene che ciascun erede debba essere messo in condizione di valutare preventivamente l’opportunità di esporre a questo rischio il proprio patrimonio personale. E’ possibile che solo alcuni degli eredi decidano di subentrare nella società, con il consenso dei soci superstiti.
Fa eccezione la quota di partecipazione del socio accomandante nella società in accomandita semplice (s.a.s.), che per espressa disposizione di legge è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.). Il socio accomandante, infatti, risponde delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota oggetto di conferimento.
La scelta dei soci superstiti per la liquidazione della quota agli eredi, lo scioglimento della società oppure il subentro degli eredi, con il loro consenso, viene fatto risultare in uno specifico atto notarile, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese.

Le clausole di continuazione nelle società di persone
Come abbiamo visto, la legge stabilisce che nelle società di persone, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso (art. 2284 c.c.).
La regola generale è dunque quella della liquidazione della quota agli eredi, ma i soci superstiti possono scegliere di offrire agli eredi di subentrare nella partecipazione del socio defunto.
Questa volontà dei soci può essere espressa preventivamente già nell’atto costitutivo della società (o nell’ambito di una modifica successiva), inserendo nei patti sociali una clausola specifica, detta “clausola di continuazione”, con la quale essi si impegnano ad accettare l’ingresso nella società degli eredi del socio defunto.
In presenza di una clausola di continuazione, alla morte di uno dei soci, gli altri soci sono obbligati ad accettare l’ingresso degli eredi nella società, se gli eredi esprimono questa volontà.
Si parla, in questo caso, di “clausola di continuazione facoltativa”, perché gli eredi del socio defunto hanno la facoltà, e non l’obbligo, di entrare nella società, quindi potrebbero anche scegliere la liquidazione della quota in denaro (mentre gli altri soci sono obbligati ad accettare il loro ingresso nella compagine sociale, avendo già espresso la loro volontà nel momento in cui la clausola è stata introdotta nei patti sociali).
Sono stati espressi molti dubbi, invece, sulla validità della cosiddetta “clausola di continuazione obbligatoria”, in base alla quale gli eredi del socio defunto sarebbero obbligati a entrare nella società, e nel caso in cui si rifiutassero, dovrebbero risarcire il danno agli altri soci. Questo tipo di clausola, da molti considerata nulla, di fatto non viene più utilizzata.
Nessun dubbio, invece, sulla nullità della cosiddetta “clausola di continuazione automatica”, detta anche “clausola di successione”, che comporterebbe l’assunzione della qualità di socio, da parte degli eredi del socio defunto, come conseguenza dell’accettazione dell’eredità. In questo caso, infatti, gli eredi assumerebbero la qualità di soci illimitatamente responsabili senza una specifica manifestazione di volontà in tal senso.

Le clausole di consolidazione
Le clausole di consolidazione sono quelle nelle quali si stabilisce che la quota del socio defunto viene acquisita dai soci superstiti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla società.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in conformità alla dottrina prevalente, considera nulle, per violazione del divieto dei patti successori, le cosiddette “clausole di continuazione pure”, cioè le clausole che prevedono il diritto dei soci superstiti di acquisire la quota di partecipazione del socio defunto senza riconoscere alcuna liquidazione a favore degli eredi (Cass. 16 aprile 1975, n. 1434; Cass. 17 marzo 1951, n. 685; Cass. 21 aprile 1949, n. 973; Cass. 9 aprile 1947, n. 526).
Sono invece considerate valide le cosiddette “clausole di continuazione impure”, che rappresentano un’espressione delle ipotesi previste dal legislatore, che consente di stabilire, nelle società di persone, che i soci superstiti debbano necessariamente liquidare agli eredi il valore della quota sociale del defunto (art. 2284 c.c.), e nelle società per azioni o società a responsabilità limitata di prevedere nello statuto l’intrasferibilità delle quote a causa di morte, a cui consegue l’obbligo di corrisponderne agli eredi il controvalore in denaro (art. 2355-bis c.c. e art. 2469 c.c.).

Notaio Paolo Tonalini
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