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Il riconoscimento delle condizioni di disagio che caratterizzano l’esercizio dell’attività agricola nelle zone montane, e il tentativo di limitarne lo spopolamento, ha spinto lo Stato a concedere, tra l’altro, particolari agevolazioni fiscali per l’acquisto dei terreni agricoli siti in queste aree. La riforma dell’impresa agricola non aveva modificato queste agevolazioni, ma ha inciso indirettamente anche su di esse, concedendo la possibilità di usufruirne, insieme ai coltivatori diretti, anche agli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole di ogni tipo), grazie alla norma generale che ha esteso all’imprenditore agricolo professionale, a condizione che sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie in precedenza riservate ai coltivatori diretti.

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei terreni agricoli nei territori montani erano state abrogate dal primo gennaio 2014 (art. 10 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23), ma sono state reintrodotte dal primo gennaio 2017 (art. 1, comma 47, della legge n. 232/2016).

Oggi, dunque, l’acquisto di fondi rustici siti in territorio montano da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali per arrotondamento o di accorpamento della proprietà è esente dall’imposta catastale e dall’imposta di bollo, e soggetta alle sole imposte di registro e catastali in misura fissa, attualmente dell’importo di 200 euro ciascuna (art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Ai fini dell’agevolazione fiscale, per terreni siti in territorio montano si intendono:
a) i terreni situati ad altitudine di almeno 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
b) i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
c) i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Questa agevolazione è più conveniente della p.p.c., dato che consente di risparmiare l’imposta catastale dell’1% sul prezzo, e non prevede obblighi sulla coltivazione del terreno né vincoli di indivisibilità. Dobbiamo tenere presente, peraltro, che l’agevolazione fa espresso riferimento solo all’arrotondamento o di accorpamento della proprietà, e non alla sua formazione, quindi presuppone che l’acquirente sia già proprietario di terreni nello stesso territorio.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
www.tonalini.it

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