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Affitto di fondi rustici

La legge di bilancio 2018 ha esteso anche agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola le norme di maggior tutela dettate dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 per i contratti di affitto di fondi rustici ai coltivatori diretti (art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Ai contratti di affitto di fondi rustici agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, si applica pertanto, dal 1° gennaio 2018, la disciplina di favore che era tradizionalmente riservata ai coltivatori diretti.
In particolare, ricordiamo che in base a queste norme la durata del contratto di affitto non può essere inferiore a quindici anni (art. 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203), e che il contratto si rinnova tacitamente per un uguale periodo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203). La scadenza del contratto coincide normalmente con il termine dell’annata agraria, fissata al 10 novembre.
I contratti agrari “ultra novennali” (cioè di durata superiore a nove anni) sono validi ed efficaci non solo tra le parti ma pure nei confronti dei terzi, anche se non sono trascritti nei registri immobiliari e persino se non sono stipulati in forma scritta, ma solo verbalmente (art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203) in espressa deroga alla disciplina generale del codice civile, che richiede la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di locazione e affitto “ultra novennali”, per la loro opponibilità ai terzi (art. 2643 c.c.). I contratti di affitto dei fondi agricoli, dunque, pur avendo per legge una durata minima di quindici anni, non devono essere trascritti nei registri immobiliari, e ciò rende più difficile per il terzo acquirente rilevarne la presenza e conoscerne le condizioni.
Le norme dettate in tema di affitto dei fondi agricoli sono definite come inderogabili, quindi le eventuali clausole dei contratti che contrastano con esse sono nulle e vengono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge (art. 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203).
La legge stessa, però, consente di derogare validamente a tutte le sue disposizioni se il contratto è stipulato dalle parti con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, cioè delle associazioni di categoria a cui sono iscritti il proprietario e l’affittuario (art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203). Grazie a questa norma è dunque possibile, per esempio, stipulare contratti di affitto per una durata inferiore a quindici anni, oppure escludendo il rinnovo tacito. Oggi, peraltro, la quasi totalità dei contratti di affitto di fondi agricoli è stipulata in questo modo.

Contratto di affiancamento in agricoltura e prelazione agraria

La legge di bilancio 2018 ha introdotto il contratto di affiancamento in agricoltura, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa agricola.
Per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e stipulino con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario ai mutui agevolati (agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 – Misure in favore dello Sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale).
Il contratto di affiancamento deve essere allegato al piano aziendale presentato all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente.
Il contratto di affiancamento impegna l’imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile); impegna inoltre il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.
L’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore.
Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore è inoltre riconosciuto il diritto di prelazione agraria e il correlativo diritto di riscatto (di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590), in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto di affiancamento.
Nel periodo di affiancamento, il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale (art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), pertanto se si tratta di persona fisica iscritta nella gestione previdenziale e assistenziale, può beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Esenzione contributi

Ricordiamo anche che i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (articolo 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99), con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono alla previdenza agricola per la prima volta tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, hanno diritto all’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
tonalini.it

Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali prorogata al 30 giugno 2018

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni (edificabili o con destinazione agricola) e delle partecipazioni sociali (non negoziate in mercati regolamentati) da parte di persone fisiche, pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore dei beni risultante dalla perizia di stima.
È possibile rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.
Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva è fissata al 30 giugno 2018.
La perizia di stima deve essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

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