Menu

Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli

Il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali è stato riaperto dalla legge di bilancio 2019, che ha però aumentato l’imposta sostitutiva al 10%.
Il termine è ora fissato al 30 giugno 2019. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).
La data a cui deve fare riferimento la perizia è quella del 1° gennaio 2019. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è già proprietario di un terreno al 1° gennaio 2019, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.
Il valore su cui si paga l’imposta sostitutiva sarà assunto come valore iniziale del terreno al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza.
Per godere dell’agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato del terreno al 1° gennaio 2019. La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile).
Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 giugno 2019. In alternativa il giuramento può avvenire in tribunale. Entro la stessa data il proprietario del terreno deve versare l’imposta sostitutiva, che oggi è pari al 10% del valore risultante dalla perizia. Si può però dilazionare l’imposta in tre anni, pagando un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.
Secondo la Corte di Cassazione la perizia si potrebbe asseverare anche dopo la vendita (sentenza 11062/13), ma l’agenzia delle entrate precisa che la perizia deve sempre essere redatta prima della vendita del terreno. Il valore di perizia, infatti, è il valore minimo su cui calcolare le imposte dovute dall’acquirente, anche quando il prezzo effettivamente pagato è più basso.
Un altro aspetto da considerare è quello dell’Imu, che si applica sul valore di mercato degli immobili al primo gennaio di ogni anno. Con una perizia che ne determina il valore è difficile assumere un valore diverso per il calcolo dell’imposta.
Ricordiamo che chi ha già in precedenza rivalutato un terreno (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008, al primo gennaio 2010, al primo luglio 2011, al primo gennaio 2013, al primo gennaio 2014, al primo gennaio 2015, al primo gennaio 2016, al primo gennaio 2017 o al primo gennaio 2018) può rivalutarlo ancora, detraendo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già pagata in precedenza. In passato, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto già pagato.
E’ possibile operare la rideterminazione del valore del terreno anche al ribasso (se questo ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), per evitare che l’acquirente del terreno debba pagare l’imposta di registro sul valore della vecchia perizia, anche se superiore al prezzo pagato per l’acquisto, ma in tal caso occorre pagare l’eventuale differenza tra la nuova imposta sostitutiva e quella già pagata.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
tonalini.it

Acquisto di terreni agricoli da parte dei coadiuvanti coltivatori diretti

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto e appartenenti al suo nucleo familiare, se sono anch’essi iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti, hanno diritto alle agevolazioni fiscali previste per coltivatori diretti titolari dell’impresa agricola a cui i familiari partecipano attivamente.

Lo ha stabilito la legge di bilancio 2019, chiarendo definitivamente un dubbio che aveva portato alcuni uffici periferici dell’Agenzia delle entrate a negare l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di terreni agricoli da parte dei coadiuvanti, in quanto non titolari di impresa agricola (articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La nuova norma stabilisce inequivocabilmente il diritto dei coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare) alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli (la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina), anche in assenza dei requisiti previsti per l’applicazione dell’agevolazione a favore dei familiari conviventi con il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il riferimento alla “partecipazione attiva” all’impresa agricola non sembra aggiungere niente rispetto alla qualifica di “coadiuvante”, poiché tale non potrebbe essere chi non partecipa attivamente all’impresa. Qualche dubbio si potrebbe invece avanzare sull’appartenenza al medesimo nucleo familiare, che potrebbe essere riscontrata anche in mancanza di convivenza anagrafica. Sul punto è dunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
tonalini.it

Quanto vale il tuo immobile?

Richiedi una valutazione precisa ad un esperto del settore

Valuta il tuo immobile

Garanzia miglior prezzo
Capita spesso che il proprietario di un immobile da incarico a vendere a più Agenzie Immobiliari, oppure pubblicizza l’immobile privatamente e quando decide di ritoccare il prezzo di vendita si dimentica di comunicarlo a qualcuno, con la conseguenza di avere online lo stesso immobile a prezzi differenti con grande confusione dei clienti che vedono gli annunci.
Garanzia prezzo più basso significa che se trovi online lo stesso immobile ad un prezzo di vendita più basso e vuoi usufruire, in ogni caso, dei nostri servizi professionali di agenzia di mediazione, ti garantiamo che la contrattazione di acquisto partirà dal prezzo più basso che hai trovato.