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La decadenza dall’agevolazione Ppc (piccola proprietà contadina)

La legge prevede la decadenza dall’agevolazione Ppc, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto (art. 2, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25). Non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità.
Prima che siano trascorsi cinque anni, è però concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo (art. 11, comma 3, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Questa norma ha reso più facile la riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia, rimuovendo quello che rappresentava un grosso ostacolo al trasferimento della proprietà dei terreni, o quanto meno della gestione dell’azienda, alle nuove generazioni.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che non comporta la decadenza dalle agevolazioni Ppc neanche l’affitto del fondo a favore di una società agricola costituita tra l’acquirente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 279/E del 4 luglio 2008).
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inoltre che il conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la Ppc, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto, non comporta la decadenza dalle agevolazioni, perché si tratta di un’operazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (Risoluzione n. 455/E del 1 dicembre 2008).
L’Agenzia delle entrate ha invece affermato la decadenza dall’agevolazione Ppc in caso di affitto del fondo agricolo da parte di una società agricola al socio agricoltore, nei cinque anni dall’acquisto (Risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 307 del 30 aprile 2021).

Notaio Paolo Tonalini
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