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Esenzione IMU: una sola abitazione per nucleo familiare

Dal primo gennaio di quest’anno, l’esenzione IMU si applica a una sola abitazione per ciascun nucleo familiare.
La nuova norma dispone infatti che quando i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (art. 5-decies D.L. 146/2021).
I componenti del nucleo familiare che hanno dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, possono dunque usufruire dell’esenzione per un solo immobile, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso comune oppure in comuni diversi.
Oltre che ai coniugi, questa regola si applica anche ai figli, fino a che non siano usciti dal nucleo familiare.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
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Prorogata l’agevolazione prima casa per i giovani

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dei giovani è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 (art. 62 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – legge di bilancio 2022). L’agevolazione era stata introdotta dal decreto Sostegni-bis (art. 64, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021).

L’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, è esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, e secondo la prima interpretazione sembra estendersi anche alle pertinenze della prima casa.

Per gli atti soggetti a iva, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d’imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

In presenza dei requisiti sopra indicati, è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

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