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Contanti, limite a 3.000 euro

Contanti, limite a 3.000 euro

Il limite per l’utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato aumentato a 3.000 euro dal 1° gennaio 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Le norme attualmente in vigore prevedono dunque il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 2.999,99 perché il divieto scatta già da 3.000 euro.
Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e dunque anche alle donazioni.
Il limite di 3.000 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai).

Ricordiamo anche che non è vietato detenere somme in contanti di importo pari o superiore ai 3.000 euro, ma soltanto eseguire singoli pagamenti di importo superiore alla soglia.

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Per gli assegni, infatti, l’importo non è stato aumentato dalla legge di stabilità per il 2016, che ha innalzato la soglia per l’utilizzo di contanti a 3.000 euro.

Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura “non trasferibile” deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni “liberi”, cioè senza la dicitura “non trasferibile”, pagando per ciascun assegno l’imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche il rilascio di assegni circolari “liberi” può essere richiesto solo per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l’imposta di bollo di euro 1,50.

Il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Anche questo importo, infatti, non è stato aumentato dalla legge di stabilità per il 2016. Il limite di 1.000 euro è rimasto anche per le rimesse di denaro verso l’estero (i cosiddetti “money transfer”).
La violazione del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), a 2.500 euro dal 13 agosto 2011 e a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 201/2011).

E’ stato abrogato il divieto di pagare in contanti i canoni di locazione delle abitazioni, che era stato introdotto dal primo gennaio 2014. Oggi, dunque, i contanti possono essere utilizzati per i pagamento dei canoni di locazione fino al limite ordinariamente previsto di 3.000 euro.

Notaio Paolo Tonalini
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Pubblicato sabato, 23 aprile 2016 in Antiriciclaggio, Limite contante

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