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Convivenza di fatto e impresa familiare

Convivenza di fatto e impresa familiare

La legge ha riconosciuto i diritti del convivente di fatto che collabora nell’impresa dell’altro convivente, in modo simile a quanto già previsto per l’impresa familiare tra coniugi, parenti o affini. Il legislatore, tuttavia, non ha rinviato alla disciplina dell’impresa familiare (art. 230-bis del codice civile), ma ha introdotto una specifica norma nel codice civile.
Al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (art. 230-ter del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Ciò consente al convivente di fatto che collabora nell’impresa di far valere i propri diritti per il lavoro prestato, in mancanza di altro rapporto che lo giustifichi (società a lavoro subordinato).
Non essendo stato richiamato l’art. 230-bis del codice civile, non è invece applicabile al convivente di fatto che collabora nell’impresa il diritto di concorrere alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi o inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa, né il diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda o divisione ereditaria.
Non è neppure richiamato il diritto al mantenimento, che tuttavia può intendersi compreso nella reciproca assistenza materiale di cui alla definizione legislativa della convivenza di fatto (art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
L’Agenzia delle entrate ha confermato la rilevanza fiscale della prestazione dell’opera da parte del convivente nell’impresa, nonostante i dubbi derivanti dalla mancanza di uno specifico richiamo al nuovo art. 230-ter del codice civile nell’art. 5, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dovuto a un difetto di coordinamento (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 26 ottobre 2017, n. 134/E).
E’ dunque possibile, per i conviventi di fatto, formalizzare con atto notarile la prestazione d’opera dell’uno nell’impresa dell’altro, con importanti vantaggi sul piano fiscale.
Ricordiamo infatti che nell’ambito dell’impresa familiare fino al 49 per cento del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, può essere imputato ai collaboratori che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili (art. 5, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi), a condizione:
a) che i partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun collaboratore attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Ricordiamo invece che l’Inps ritiene che il convivente di fatto che presta la propria opera nell’impresa non sia soggetto all’iscrizione previdenziale e ai conseguenti obblighi contributivi, a differenza di chi partecipa a un’impresa familiare, mancando una specifica disposizione in tal senso (Circolare Inps del 31 marzo 2017, n. 66).

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
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notaio@tonalini.it
tonalini.it

Pubblicato mercoledì, 01 novembre 2017 in Famiglia, Imprese

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