Divisioni ereditarie, niente più ostacoli alla collazione.
Una recente modifica legislativa consente oggi di evidenziare, nell’ambito delle divisioni ereditarie, la collazione dei beni oggetto di donazione, senza essere penalizzati dal punto di vista fiscale.
Ricordiamo che la collazione si applica, nel contesto di una successione legittima o testamentaria, quando si devono dividere i beni ereditari tra i coeredi (artt. 737 e seguenti del Codice Civile).
La collazione obbliga determinati eredi (in particolare i discendenti e il coniuge del defunto) a restituire alla massa ereditaria i beni mobili o immobili o le somme di denaro ricevute in vita dal defunto a titolo di donazione. Lo scopo è garantire una distribuzione equa dell’eredità.
A scelta di chi vi è obbligato, la collazione può avvenire in natura (per gli immobili, quando possibile), se l’erede restituisce fisicamente i beni donati alla massa ereditaria, oppure per imputazione, se l’erede non restituisce il bene, ma ne considera il valore nella divisione, riducendo la propria quota ereditaria. Non sono soggetti a collazione i beni donati con espressa dispensa da parte del donante
Fino allo scorso anno, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, evidenziare la collazione nell’ambito di una divisione ereditaria faceva emergere, ai fini fiscali, un conguaglio che comportava una maggiore tassazione, spesso molto onerosa. Normalmente, dunque, la questione era regolata separatamente tra gli eredi, senza farlo risultare nell’ambito della divisione.
Oggi, invece, è possibile gestire con trasparenza nell’ambito della divisione ereditaria la collazione dei beni oggetto di donazione, senza fare emergere conguagli che comporterebbero una maggiore tassazione. La nuova norma dispone infatti che nelle divisioni ereditarie si tenga conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, ai fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, ma che tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione (art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, modificato dal d.lgs. n. 139/2024).
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