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Imu e comodato a genitori o figli

Imu e comodato a genitori o figli

Il trattamento fiscale dell’abitazione concessa in uso a genitori o figli è stato oggetto di ripetute modifiche nel corso dell’approvazione della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015).
Nella versione definitiva, in vigore dal primo gennaio 2016, è prevista la riduzione al 50% di Imu e Tasi per le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) del proprietario, ma con alcune specifiche limitazioni.
L’esenzione, infatti, si applica solo se chi concede l’immobile in comodato (comodante):
– risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– non possiede altri immobili in Italia, o al massimo possiede un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nello stesso Comune, e che non sia classificato catastalmente come villa, dimora storica o casa signorile).
Il contratto di comodato, naturalmente, deve essere registrato, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre ai bolli (minimo 16 euro per ogni originale del contratto registrato). La registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla firma del contratto.
Appare chiara l’intenzione del legislatore di evitare che l’agevolazione sia utilizzata per le seconde case al mare o in montagna. Ecco perché si richiede che il comodante non possieda altre abitazioni, con la sola eccezione della propria abitazione principale, sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato. Ne risulta, però, una notevole limitazione della possibilità di applicare l’esenzione. Siamo ben lontani dalla disciplina precedente prevista per l’applicazione dell’Ici, che prevedeva l’esenzione generalizzata per le abitazioni concesse in comodato ai parenti.
L’agevolazione si applica anche alle pertinenze concesse in comodato (per esempio le autorimesse).
Queste regole sono dettate a livello nazionale, quindi non dipendono da una decisione dei Comuni a livello locale. Fermi restando i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’agevolazione, il singolo Comune potrebbe però introdurre un trattamento ulteriormente agevolato, portando al minimo le aliquote su cui applicare la riduzione del 50%.
Ricordiamo che in tutti i casi in cui non risulta applicabile l’esenzione, è sempre possibile ricorrere alla costituzione del diritto di usufrutto (anche solo a termine, cioè per un periodo di tempo determinato) a favore del parente a cui viene concesso l’uso della casa. In questo caso, infatti, l’usufruttuario è esente da Imu e Tasi, se si tratta della sua abitazione principale.

Notaio Paolo Tonalini
Via Dallagiovanna 16 – 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-48564 – Fax 0385-43443
Viale Cesare Battisti 17 – 27100 PAVIA
Tel. 0382-530207 – Fax 0382-306455
notaio@tonalini.it
www.tonalini.it

Pubblicato sabato, 23 aprile 2016 in Imu-Tasi-Tari

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