La vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo è soggetta a Iva se il bene è utilizzato per l’attività agricola. Lo afferma il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in una risposta fornita il 19 gennaio 2017 nella commissione Finanze della Camera dei Deputati.
L’Agenzia delle Entrate sostiene da tempo che la vendita di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola è soggetta a Iva se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola (risoluzioni 137/E/2002, 54/E/2007, 106/E/2008 e circolare 18/E/2013).
Secondo questa interpretazione, dunque, il terreno edificabile venduto da un imprenditore agricolo è soggetto a Iva se, pur essendo suscettibile di destinazione edificatoria è stato comunque coltivato. L’applicazione dell’Iva potrebbe forse essere evitata dimostrando che il terreno, una volta divenuto edificabile, non è stato più coltivato, per esempio in quanto sono state iniziati lavori per la sua lottizzazione.
Ricordiamo però che la Corte di Cassazione, che in precedenza condivideva questa interpretazione, più recentemente ha affermato che il terreno divenuto edificabile perde la qualità di bene strumentale dell’impresa agricola e pertanto non è soggetto a Iva ma a imposta di registro (Cass. 9 aprile 2014, n. 8327 e Cass. 6 giugno 2016, n. 11600).
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